PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione, prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, indipendentemente dalla data della morte del dante causa.
      2. I commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
      3. L'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.